Accertamento con adesione senza accordo: no alla riduzione delle sanzioni
In caso di accoglimento parziale del ricorso, esperito dopo il mancato accoglimento dell'istanza di accertamento con adesione, sanzioni e interessi sono da calcolare e riscuotere in base a quanto deciso con la sentenza.

In caso di accoglimento parziale del ricorso, esperito dopo il mancato accoglimento dell'istanza di accertamento con adesione (c.d. pace fiscale), sanzioni e interessi devono essere calcolati e riscossi in base a quanto deciso con la sentenza. È quanto stabilito dai giudici tributari della Commissione provinciale di Napoli nella sentenza n. 7147 dello scorso 5 luglio.
Si precisa che l'accertamento con adesione, quale istituto deflattivo del contenzioso tributario, consente al contribuente di pagare il tributo con sanzioni ridotte a fronte della rinuncia alla tutela giurisdizionale. Di conseguenza, se l'accordo in sede di accertamento con adesione non risulta raggiunto e il ricorrente impugna l'atto impositivo perde il diritto alla riduzione delle sanzioni.
Nel caso analizzato, l'amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di intimazione limitatamente alle somme dichiarate dovute in sede giurisdizionale, a cui possono essere regolarmente applicate sanzioni e interessi.