Aiuti di stato e superamento dei massimali
Il Fisco ha confermato la possibilità di riallocare l'eccedenza del massimale sul secondo periodo anche senza la maturazione di nuovi aiuti.
L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni dubbi in tema di autodichiarazione degli aiuti di Stato. In caso di superamento del massimale previsti nel primo periodo temporale (dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021), il contribuente può effettuare la restituzione dell'eccedenza mediante la riallocazione sul massimale più elevato del secondo periodo anche qualora, in quest'ultimo arco temporale, l'impresa non abbia maturato alcun nuovo aiuto. La riallocazione, come stabilito nelle istruzioni al modello di autodichiarazione degli aiuti di Stato, deve essere aumentata degli interessi.
Se l’impresa ha percepito altri aiuti (diversi cioè da quelli del c.d. regime ombrello), che da soli hanno comportato il superamento dei massimali e ha anche usufruito di aiuti del regime ombrello, essa ha la possibilità, a sua discrezione, di procedere alla restituzione solamente degli altri aiuti per la parte eccedente il massimale, avvisando le Amministrazioni competenti quanto alle modalità di riversamento (cfr sul punto la FAQ “Riversamento degli splafonamenti”). In questo caso, il software di compilazione del modello di autodichiarazione non impone la compilazione del riquadro “Superamento limiti sezioni 3.1 e 3.12” che, quindi, può essere lasciato vuoto se lo splafonamento è da imputarsi interamente agli altri aiuti diversi da quelli rientranti nel regime ombrello.