Si applica l'aliquota IVA più alta tra quelle previste per i beni/servizi ceduti, a prescindere dall'eventuale prevalenza di beni/servizi ad aliquota inferiore
In presenza di più operazioni, per le quali sia pattuito un corrispettivo unico, deve essere applicata l'aliquota IVA più alta tra quelle previste per i beni/servizi ceduti/resi, a prescindere dall'eventuale prevalenza dei beni/servizi ad aliquota inferiore.
Il principio è stato applicato dall’Agenzia delle Entrate in un caso concreto riguardante la cessione di confezioni contenenti un kit di ingredienti alimentari assoggettati ad aliquote IVA differenti (4%, 5% o 10%), cui viene applicato un unico corrispettivo (indistinto per aliquote IVA). Secondo il Fisco, al kit deve essere applicata l'aliquota nella misura del 10%, vale a dire l'aliquota più elevata tra quelle astrattamente applicabili agli ingredienti che compongono la confezione. Inoltre, per l’Agenzia, il servizio di trasporto delle confezioni non può ritenersi accessorio alla cessione delle stesse. Ai fini dell'accessorietà non è, infatti, sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria (trasporto) all'operazione principale (cessione), occorrendo che la prima formi un tutt'uno con la seconda. Pertanto, il servizio di trasporto e la cessione della confezione contenente il kit di ingredienti costituiscono prestazioni distinte e vanno trattate fiscalmente in modo autonomo.