Amministratori nelle società di persone, la proroga dei poteri

La Cassazione ritiene applicabile anche alle società di persone il principio generale della "prorogatio" dei poteri degli amministratori sino alla loro sostituzione.

Amministratori nelle società di persone, la proroga dei poteri

Con una recente pronuncia, la Cassazione è intervenuta sul ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto valida la procura alle liti conferita, in nome e nell'interesse di una s.n.c., dalla socia amministratrice il cui mandato, conferitole da tutti i soci con scrittura privata autenticata, era scaduto anni prima senza essere stato seguito da un valido atto di nomina di un nuovo amministratore.

 

Secondo la Suprema Corte, l'art. 2274 c.c., in base al quale, una volta avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione, esplicita l'applicabilità del principio generale della "prorogatio" dei poteri degli amministratori sino alla loro sostituzione.

Il principio della "prorogatio imperii" opera, quindi, anche nell'ambito delle società personali, nonostante il rilievo in esse attribuito al c.d. "intuitus personae".

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