Approvati i nuovi ISA 2022
Sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale per il 2022, che verranno utilizzati nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi di quest'anno, relative al 2021.

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Come noto, l'indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull'affidabilità dei comportamenti fiscali del soggetto ed è calcolato come media aritmetica di un insieme di indicatori elementari, rispetto ai quali viene rappresentato il posizionamento del contribuente a cui viene attribuito un valore da 1 a 10: più basso è il valore dell'indice, minore è l'affidabilità fiscale del soggetto; più alto è il valore, più alta è l'attendibilità fiscale del soggetto.
L’insieme di indicatori elementari è differenziabile in due gruppi:
- al primo gruppo appartengono indicatori elementari di affidabilità che individuano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, con valori che vanno da 1 a 10, tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento;
- al secondo gruppo appartengono indicatori elementari che segnalano la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici o evidenziano incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra i dati dichiarati nei modelli di rilevazione nonché tra gli stessi e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi, con valori che vanno da 1 a 5.
Gli indici non si applicano:
- a chi ha iniziato o cessato l'attività, o si trova in condizioni di non normale svolgimento della stessa;
- a chi ha dichiarato ricavi o compensi superiori a € 5.164.569;
- ai forfettari, ai contribuenti che hanno aderito ai regimi fiscali di vantaggio (imprenditoria giovanile, lavoratori in mobilità);
- ai contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti nell'ISA dell'attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, superi al 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA;
- come per il 2021, ai soggetti che, nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o dei compensi. Tali soggetti restano comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.