Atti societari, nuovi orientamenti sul deposito presso il Registro imprese
Unioncamere e il Consiglio nazionale del Notariato hanno condiviso sei nuovi orientamenti per garantire standard di comportamento e modalità uniformi per il deposito degli atti societari presso gli uffici del Registro delle imprese.

Unioncamere e il Consiglio nazionale del Notariato (CNN) hanno condiviso sei nuovi orientamenti per garantire standard di comportamento e modalità uniformi per il deposito degli atti societari presso gli uffici del Registro delle imprese (R.I.).
I sei nuovi orientamenti riguardano:
- partecipazioni societarie rimaste intestate a società di persone cancellate dal Registro delle imprese: ;
- modifica di intestazione di partecipazioni societarie conseguenti ad atti di fusione e scissione;
- trasferimento di partecipazioni societarie ricomprese in atti traslativi di azienda o di rami d'azienda;
- indicazione dei codici fiscali di soggetti non residenti in relazione ad atti di acquisizione di partecipazioni in società di nazionalità italiana;
- legittimazione al notaio per l'iscrizione di atti o fatti;
- accettazione dell'ufficio di amministratore nelle società di capitali.
In relazione alla modifica di intestazione di partecipazioni societarie conseguenti ad atti di fusione e scissione, il secondo orientamento precisa che, a seguito di operazioni di fusione o scissione:
- se nel patrimonio assegnato vi siano partecipazioni in s.r.l., il notaio deve comunicare al Registro delle imprese le variazioni riguardanti il soggetto titolare di tali partecipazioni, con utilizzo della relativa modulistica (mod. “S”);
- se nel patrimonio assegnato vi siano partecipazioni in società di persone, il notaio deve comunicare il fatto con richiesta di annotazione (mod. S2 con intercalare P), salva la facoltà di procedere successivamente ad adottare formalmente le conseguenti modifiche dei patti sociali.
In tali ipotesi la comunicazione non si ritiene assoggettata a termini vincolanti, perché tali operazioni sono considerate mere modificazioni statutarie organizzative che non comportano, sotto un profilo giuridico, alcun trasferimento.
In relazione agli atti di acquisizione di partecipazioni in società di nazionalità italiana è affermata la non obbligatorietà, per le persone giuridiche o fisiche straniere non residenti anche in Italia, dotarsi di apposito codice fiscale italiano per gli adempimenti pubblicitari correlati all'acquisto di tali partecipazioni in Italia.