Bancarotta fraudolenta: confermata responsabilità dell’amministratore di diritto

Secondo la sentenza n. 17807/2025, è colpevole anche chi, pur non gestendo direttamente, è consapevole delle condotte distrattive dell’amministratore di fatto. Irrilevanti scopi alternativi e assenza di danno effettivo.

Bancarotta fraudolenta: confermata responsabilità dell’amministratore di diritto

Con la sentenza n. 17807 del 12 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche in presenza di un amministratore di fatto, se è consapevole delle condotte distrattive poste in essere da quest’ultimo e non interviene per impedirle. Il dolo generico – cioè la volontà consapevole di utilizzare il patrimonio aziendale per scopi diversi dalla garanzia dei creditori – è sufficiente a configurare il reato, anche se manca l’intento diretto di danneggiarli o un danno effettivo. Nel caso concreto, l’amministratore era coinvolto in una serie di operazioni di cessione di beni societari prive di corrispettivo, che hanno spogliato la società poi fallita dei suoi asset principali, aggravando il dissesto. La Cassazione ha respinto il ricorso sul punto, riaffermando che ogni condotta che depaupera il patrimonio sociale al di fuori degli scopi aziendali e in danno dei creditori costituisce bancarotta fraudolenta per distrazione.

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