Bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta documentale

La cassazione torna ancora una volta sul tema della bancarotta, esprimendosi sia sulla condotta distrattiva nel reato di bancarotta patrimoniale, sia sulla tenuta della contabilità nel reato di bancarotta documentale.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta documentale

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la cassazione è concorde nel ritenere che la condotta distrattiva può avere ad oggetto solo beni appartenenti al fallito, non rientrando in tale categoria quei beni sui quali il fallito ha un possesso solo precario e sui quali il proprietario vanta un diritto alla restituzione, come ad esempio i beni ricevuti in locazione, deposito o comodato. Pertanto, il pregresso possesso dei beni strumentali acquisiti in comodato non è di per sé presupposto idoneo per la qualificare la condotta contestata all'imputato in termini di distrazione e per integrare il reato di bancarotta patrimoniale.

 

Per quanto riguarda invece il reato di bancarotta semplice documentale, la scelta di tenere i libri contabili su supporto informatico non esime tuttavia l'amministratore dall'obbligo del puntuale aggiornamento dell'esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché della loro conservazione, preordinata alla consultazione in qualunque momento degli stessi. E' dunque compito dell'amministratore prevenire l'eventuale malfunzionamento del dispositivo nel quale vengono tenuti i libri contabili predisponendo anche modalità alternative o concorrenti di conservazione (stampa cartacea, backup su autonomo supporto ecc.) e comunque reagire tempestivamente a tale malfunzionamento provvedendo, qualora possibile, al recupero dei dati.

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