Per i giudici, in caso di occultamento della documentazione contabile è necessario che l'autore del reato abbia agito con dolo specifico.
In tema di bancarotta fraudolenta, l’orientamento della Cassazione, confermato da una recente sentenza (Cass.16 giugno 2021 n. 36913), prevede che:
- il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o occultamento dei beni della società dichiarata fallita non si integra se l'amministratore dimostra quale sia stata la destinazione dei beni distratti o occultati. Tuttavia, la generica asserzione che gli stessi beni sono stati assorbiti dai costi gestionali non è sufficiente a dimostrare la destinazione dei beni quando questi costi non sono supportati da idonea documentazione né precisati in modo dettagliato nel loro ammontare;
- per l'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale a seguito di occultamento della documentazione contabile invece è necessario che l'autore del reato abbia agito con dolospecifico, che consiste nella fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari anche sotto forma di omessa tenuta delle stesse. Il dolo specifico deve essere puntualmente verificato e congruamente motivato da parte del giudice di merito. Secondo la Cassazione, tuttavia, tale puntuale verifica non può consistere nel mero rilievo che l'imputata ha ammesso l'esistenza di ulteriore documentazione, conservata fuori dalla sede sociale e senza che tale circostanza sia stata comunicata tempestivamente al curatore.