Bonus beni strumentali nuovi, il punto sull’effettuazione dell'investimento
L'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza.

In merito al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e al momento di "effettuazione" dell'investimento, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza. Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Nel contesto contrattuale del caso di specie (fornitura di un impianto, comprensiva di cessione del macchinario, montaggio, collaudo e assistenza), le parti hanno conferito alla consegna un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente; queste ultime sono state indicate come accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei beni
L'Agenzia delle Entrate, in via generale, ha ricordato che la Legge di Bilancio 2020 riconosce un credito d'imposta alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Inoltre, la Legge di Bilancio 2021 riconosce un credito d'imposta, in misura rafforzata rispetto a quello precedente, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, oppure entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.