Bonus edilizi: il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni

Nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per i bonus edilizi. L’Agenzia delle Entrate ha emanato un nuovo modello relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Bonus edilizi: il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il nuovo modello per la “Comunicazione” dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

La Comunicazione è relativa a:

- interventi sulle unità immobiliari deve essere inviata esclusivamente telematicamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;

- interventi sulle parti comuni degli edifici deve essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate:

- dal soggetto che rilascia il visto di conformità;

- dall'amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità nonché quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto al Superbonus.

La comunicazione della cessione del credito, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari che per quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata esclusivamente telematicamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Nel caso di cessione del credito la comunicazione relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari che per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Sotto un profilo temporale, ricordiamo che la comunicazione deve essere inviata entro:

- il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione;

- a partire dal 15 ottobre 2020, per le spese sostenute nel 2020.

Se la comunicazione riguarda la cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite dovrà essere inviata entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

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