Bonus edilizi, il punto sulle cessioni nel periodo transitorio
Il Fisco ha chiarito quante cessioni dei crediti derivate da detrazioni edilizie possono essere effettuate, a seguito dell'entrata in vigore del DL 13/2022.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito quante cessioni dei crediti derivate da detrazioni edilizie possono essere effettuate, a seguito dell'entrata in vigore del DL 13/2022 (cd. Decreto Frodi).
Il decreto ha reintrodotto il divieto di cessione ulteriore alla prima con riferimento al Superbonus, ai Bonus diversi dal Superbonus e ai Bonus anti-COVID, prevedendo, inoltre, la possibilità – a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Frodi) – di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (di seguito soggetti “qualificati”).
Continuano invece a trovare applicazione, non essendo stati modificati dal Decreto Frodi, la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022 e la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.