I patti sono illegittimi laddove risulti, dal testo del patto o da elementi extratestuali, che le parti abbiano in realtà perseguito lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria.
Il canone a scaletta è una pattuizione mediante la quale le parti prevedono che il canone di locazione, stabilito annualmente in un certo ammontare, subisca delle variazioni, in aumento e/o in diminuzione, durante l'esecuzione del contratto. Generalmente il canone a scaletta viene predeterminato dalle parti per facilitare al conduttore l'avviamento dell'attività e agevolargli la fase iniziale oppure perché il conduttore all'inizio del rapporto locatizio deve affrontare le spese di ristrutturazione del locale.
Devono ritenersi legittimi sia il patto con il quale le parti, all'atto della conclusione del contratto di locazione, predeterminano il canone in una misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, sia il patto successivo alla conclusione del contratto con il quale le parti provvedono consensualmente, nel corso del rapporto, a stabilire una misura del canone diversa da quella originariamente stabilita.Tali patti (iniziali o successivi) devono invece ritenersi illegittimi (e quindi nulli) laddove risulti, dal testo del patto o da elementi extratestuali, che le parti abbiano in realtà perseguito lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria.