Catasto: la riforma è salva
La revisione, volta all'emersione di fabbricati e terreni non accatastati, diventa sempre più reale nonostante il malcontento e i timori dei contribuenti, anche se è ribadita l'irrilevanza ai fini fiscali

Prosegue l’infuocato iter parlamentare del disegno di legge sulla riforma del sistema tributario, in cui, tra le novità, c'è anche la revisione del catasto.
La nuova riforma prevede l'introduzione di modifiche finalizzate all'emersione di immobili e terreni “non accatastati” con la contestuale revisione dei valori catastali degli immobili e un corretto classamento degli immobili. Tali novità sollevano i “timori” di forze politiche e, soprattutto, dei contribuenti che collegano alla revisione un'automatica e implicita lievitazione della tassazione del “mattone” questo nonostante il restyling del catasto prevede che le “nuove” e aggiornate informazioni e gli adeguati valori catastali non dovranno essere utilizzati per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né per finalità fiscali.
Ecco in sintesi cosa prevede la riforma:
- l'avvio di tutta una serie di interventi finalizzati alla “condivisione” dei dati catastali e al corretto accatastamento degli immobili;
- l’individuazione degli immobili attualmente non censiti (o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la destinazione d'uso o la categoria catastale attribuita), dei terreni edificabili accatastati come agricoli e degli immobili abusivi,
- la rilevazione per ciascuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale, in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato e introducendo meccanismi di adeguamento periodico. Questo intervento non dovrebbe avere alcun impatto tributario.
- per le unità immobiliari di interesse storico o artistico si prevede adeguare il valore patrimoniale medio ordinario considerati i più gravosi oneri di manutenzione e conservazione.
- l’irrilevanza ai fini della tassazione: nella revisione del Catasto gli estimi catastali, le rendite e i valori patrimoniali per la determinazione delle imposte rimangono quelli attuali e, dunque, le nuove informazioni raccolte non avranno alcuna valenza nella determinazione né delle imposte né dei redditi rilevanti per le prestazioni sociali.