Cessazione della locazione: presenza di danni al bene locato
Alla cessazione della locazione, l'immobile deve essere restituito nello stato in cui il conduttore lo aveva ricevuto. Se, invece, l'immobile risulta danneggiato, cosa può fare il locatore? La cassazione ritorna sulla questione

Alla cessazione della locazione, nel caso in cui il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato o abbia compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27932 dello scorso 23 settembre.
Il conduttore, versando in mora, rimane, inoltre, obbligato al pagamento del canone, quand'anche abbia smesso di servirsi del bene per l'uso convenuto.
Diversamente, in mancanza di gravi danni o di innovazioni non di rilievo, il locatore non può giustificatamente rifiutare la riconsegna del bene. Infatti, il principio che legittima il locatore a rifiutare la riconsegna dell'immobile e a pretendere il pagamento del canone fino alla sua rimessione in pristino va coordinato con il principio secondo il quale, in base alle regole dell'ordinaria diligenza, il creditore ha il dovere di non aggravare con il fatto proprio il pregiudizio subìto, pur senza essere tenuto all'esplicazione di un'attività straordinaria e gravosa.