Cessione di crediti a scopo di garanzia: no Iva e no imposta sostitutiva, ma registro proporzionale
La Cassazione chiarisce che le cessioni con funzione di garanzia non rientrano tra le operazioni agevolabili: si applica l’imposta di registro dello 0,5%

Con l’ordinanza n. 11839 del 6 maggio 2025, la Corte di cassazione ha stabilito che la cessione di crediti effettuata a scopo di garanzia, anche se collegata a un precedente finanziamento, non rientra nel campo di applicazione dell’Iva né può beneficiare dell’imposta sostitutiva prevista per i finanziamenti. In questi casi, l’operazione va assoggettata all’imposta di registro in misura proporzionale (0,5%). La vicenda riguarda una srl che aveva ceduto un credito a una banca per garantire un prestito ricevuto. La Cassazione ha respinto la tesi della connessione inscindibile tra cessione e finanziamento, ribadendo il principio secondo cui le agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente.