Cessione di piccola azienda, quando il prezzo è simulato?
In caso di cessione di una piccola azienda (ad esempio un piccolo esercizio commerciale), come può essere dimostrata tra le parti la simulazione relativa al prezzo? A chiarirlo è la Corte di Cassazione

Per il trasferimento della proprietà o del godimento di una piccola azienda (ad esempio un piccolo esercizio commerciale) non è necessaria la forma scritta, non essendo previsto né l'obbligo di registrazione né l'iscrizione presso il registro delle imprese.
Di conseguenza la simulazione relativa al prezzo di vendita può essere dimostrata tra i contraenti ricorrendo alla prova per testimoni o per presunzioni e ciò sia nel caso in cui la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato sia nel caso in cui ricorra una delle condizioni previste dalla legge (principio di prova per iscritto, impossibilità morale o materiale di procurarsi il documento e perdita incolpevole del documento).
A chiarirlo è stata ala Corte di Cassazione nella sentenza n. 22978 dello scorso 22 luglio.
Nel caso concreto si trattava della vendita di un banco commerciale presso un mercato. Secondo l'acquirente a causa di "gravi deficienze commerciali" la somma inizialmente pattuita in 38 mila euro era stata ridotta a 28 mila euro. Per questa ragione chiedeva la restituzione della maggior somma corrisposta. Per il venditore al contrario il minor prezzo era stato dichiarato unicamente a fini fiscali. Nel corso del giudizio era stata espletata la prova per testi.