Chiarimenti su note di variazione e piani di risanamento
L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti con il principio di diritto n. 1 del 10 gennaio 2023.

per le ipotesi di piani attestati di risanamento pubblicati nel registro delle imprese i cedenti/prestatori che hanno emesso una nota di variazione in diminuzione devono effettuare una variazione in aumento per la medesima operazione solo dopo il pagamento da parte del cessionario/committente (pagamento in tutto o in parte) del relativo corrispettivo che ha costituito oggetto della precedente nota di variazione in diminuzione. Anche in ragione di un principio di economicità, a fronte dell'acclarato omesso pagamento da parte del cessionario/committente, l'obbligazione iniziale rimarrebbe inadempiuta e l'eventuale risoluzione dell'accordo raggiunto in base al piano di risanamento non muta tale aspetto, aprendo anzi alla possibilità di procedere a una nuova variazione in diminuzione dopo quella in aumento.