Concordato preventivo biennale, vanno considerati anche i debiti contributivi

Nel calcolo della soglia dei 5.000 euro vanno considerati sia i debiti fiscali che quelli contributivi

Concordato preventivo biennale, vanno considerati anche i debiti contributivi

Nel concordato preventivo biennale, ai fini della determinazione della soglia di 5.000 euro relativa al debito residuo, debbano considerarsi, complessivamente, sia i debiti contributivi che i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con una specifica FAQ sul tema pubblicata lo scorso 8 ottobre.

Come noto, possono accedere al concordato i contribuenti che hanno estinto i debiti fiscali e contributivi se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Ebbene, secondo gli ultimi chiarimenti forniti dal Fisco, l’importo di 5.000 euro deve essere calcolato, complessivamente, considerando sia i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate che i debiti contributivi.

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