Concordato Preventivo e “Cram Down” stop all’omologazione

Rifiutata la proposta per mancanza di discontinuità gestionale e assenza dei requisiti per la ristrutturazione trasversale; accolte le obiezioni dell’Agenzia delle Entrate.

Concordato Preventivo e “Cram Down” stop all’omologazione

Con sentenza del 26 marzo 2025, il Tribunale di Lucca ha rigettato l’omologazione di una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale, accogliendo l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate. Il debitore aveva richiesto l’omologa nonostante la mancata approvazione della maggioranza delle classi, invocando il meccanismo di “ristrutturazione trasversale” (cross class cram down). Tuttavia, il Tribunale ha rilevato l’assenza dei presupposti normativi, poiché nessuna delle classi favorevoli poteva dirsi parzialmente soddisfatta secondo la graduazione delle cause legittime di prelazione. Inoltre, ha accolto la tesi dell’Agenzia circa l’inattitudine del piano a garantire la continuità aziendale, mancando discontinuità gestionale, finanza esterna e concrete prospettive di rilancio. Il cram down del voto contrario dell’Agenzia è stato escluso anche per l’inapplicabilità dell’art. 88 CCII, nella versione anteriore al correttivo del 2024.

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