Crediti d’imposta gas: aliquote IVA applicabili

L'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per combustione e per autotrazione nonché all'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per il gas consumato.

Crediti d’imposta gas: aliquote IVA applicabili

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per combustione e per autotrazione nonché all'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per il gas consumato.

Riduzione dell'IVA al 5% per le forniture di gas metano

Il decreto Energia ha previsto la proroga di un ulteriore trimestre della riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Prevista anche una riduzione temporanea, dal 3 maggio all'8 luglio 2022, dell'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione, che scivola dal 22% al 5%.

Aliquota al 5% per gas naturale usato per autotrazione

È prevista la riduzione temporanea dell'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione al 5% per le operazioni effettuate a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022 (diversamente, l'operazione è assoggettata all'aliquota ordinaria pari al 22%): il momento di effettuazione di un'operazione, agli effetti dell'IVA, con riferimento alle cessioni di gas per autotrazione, coincide con la consegna del bene, o, con la data di emissione della fattura o con quella del pagamento del corrispettivo, se antecedenti alla consegna e, in esecuzione di contratti di somministrazione, l'effettuazione è individuata all'atto del pagamento del corrispettivo, o ancora, con quello di emissione della fattura, se antecedente al primo.

Tax credit per imprese gasivore per i primi due trimestri del 2022

Per il secondo trimestre 2022, viene previsto un contributo straordinario pari al 15% della spesa sostenuta, poi elevato al 20% dal decreto Ucraina e da ultimo al 25% dal decreto Aiuti, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese “gasivore”, per garantire loro una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti a causa dell'eccezionale innalzamento del prezzo del gas naturale. Il decreto Aiuti ha di recente esteso l'agevolazione anche al primo trimestre 2022 nella misura del 10%.

Tax credit per le imprese “non gasivore”

A favore delle imprese non gasivore (diverse da quelle a forte consumo di gas naturale), laddove abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019, è previsto un credito d'imposta pari al 25% della spesa per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell'anno in corso per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

 

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