Crediti non spettanti o inesistenti, si va alle Sezioni Unite

La Cassazione ordina la trasmissione degli atti al Primo Presidente della stessa Corte affinché valuti l'opportunità di rimettere la causa alle Sezioni unite.

Crediti non spettanti o inesistenti, si va alle Sezioni Unite

La Cassazione interviene in merito alla decadenza dei termini di recupero di un credito d'imposta accertato dall'Agenzia delle Entrate nel termine di otto anni. Con la sentenza del 2 dicembre 2022 n. 35536, stabilisce che poiché, nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria non deduce l'inesistenza del credito d'imposta, ma si limita a ritenere che detto credito non spetterebbe, si rientrerebbe non già nell'ipotesi di credito d'imposta inesistente, ma in quella di credito d'imposta non spettante, con conseguente applicazione del termine di decadenza quadriennale.

La sentenza si discosta dall'orientamento tradizionale che non distingue tra credito non spettante e credito inesistente, e propone un'interpretazione adeguatrice dell'originario tessuto normativo.

Tale interpretazione non è stata recepita dalla giurisprudenza successiva della stessa Corte, che ha continuato ad accreditare un'esegesi del tessuto normativo che non distingue tra crediti inesistenti e crediti non spettanti e applica, indifferentemente, il termine di decadenza di otto anni. Nel dettaglio, nel fissare il termine di otto anni per il recupero dei crediti d'imposta inesistenti indebitamente compensati mira a garantire un margine di tempo adeguato per il compimento delle verifiche riguardanti l'investimento che ha generato il credito d'imposta, indistintamente fissato in otto anni, senza che possa trovare applicazione il termine più breve per il comune avviso di accertamento. La Corte ordina la trasmissione degli atti al Primo Presidente della Cassazione affinché valuti l'opportunità di rimettere la causa alle Sezioni Unite.

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