Credito ricerca e sviluppo: quando sono escluse le attività di design?
Le attività di design e ideazione estetica sono escluse dal credito d'imposta in R&S, se non comportano il superamento di un ostacolo scientifico/tecnologico non risolvibile con le conoscenze già disponibili nel settore

Per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo la norma riconosce alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, un credito d'imposta nella misura del 25%, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. La predetta percentuale è aumentata al 50% per l'eccedenza proporzionalmente riferibile alle spese:
- per il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- per i contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative sempre per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.
Attività di design e ideazione estetica
L'ambito applicativo oggettivo del credito d'imposta in attività di ricerca e sviluppo, regolamentato dall'art. 3 DL 145/2013, è stato ulteriormente delineato dall'Amministrazione Finanziaria con la pubblicazione della Risoluzione in commento. Nel documento di prassi viene evidenziato che, le attività qualificabili come ricerca e sviluppo, sono quelle specificamente svolte nell'ambito di un processo di innovazione condotto da un'impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento. Pertanto, risulta rilevante che l'impresa non possa realizzare nuovi prodotti o processi, ovvero attuare un miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti, applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato settore.
Affinché, quindi, un'attività sia qualificata come ricerca e sviluppo, deve presentare elementi di novità e creatività e, di conseguenza, anche un grado d'incertezza o rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico.
Ne consegue che, nell'ambito di uno specifico progetto di innovazione industriale o commerciale, le attività di ricerca e sviluppo agevolabili sono quelle che determinano il superamento di un ostacolo o di un'incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili, contribuendo, quindi, all'avanzamento delle conoscenze generali con benefici per l'intera economia.
Diversamente, non sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività innovative che costituiscono il risultato di un semplice utilizzo delle tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell'ambito del settore di appartenenza e che non comportano un progresso delle conoscenze o delle capacità generali, bensì solo di quelle della singola impresa.
Alla luce degli elementi chiave che definiscono l'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, l'Agenzia delle Entrate fornisce specifiche indicazioni relativamente alle attività di design e di ideazione estetica, il cui obiettivo è la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentano elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri elementi rilevanti. L'Amministrazione Finanziaria, ha ritenuto tali attività non agevolabili ai fini del credito d'imposta in commento, in quanto, l'unico “effetto tecnico” delle stesse riguarda, in senso ampio, la forma esteriore o l'aspetto estetico del prodotto, non determinando, in linea di principio, lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo scientifico o tecnologico non superabili con le conoscenze generali già disponibili.