Creditori insoddisfatti, la responsabilità è anche del liquidatore

I creditori sociali, dopo la cancellazione della società, possono rivalersi sui soci e sui liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Creditori insoddisfatti, la responsabilità è anche del liquidatore

Dopo la cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

A tale proposito, la Cassazione ha ribadito che il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma del quale sia, comunque, provata la sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso solo quando quest'ultimo alleghi e dimostri l'esecuzione di pagamenti in violazione del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto agli altri creditori.

Il creditore che affermi di essere stato pretermesso nella fase della liquidazione a vantaggio di altri creditori e faccia valere la responsabilità illimitata del liquidatore deve, quindi, dedurre:

- il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione;

- il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti.

Il liquidatore, a sua volta, per liberarsi dalla responsabilità in riferimento al dovere di svolgere un'ordinata gestione liquidatoria, ha l'onere di allegare e dimostrare che l'intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il soddisfacimento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore e di avere adempiuto all'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della par condicio creditorum, secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti.

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