Deducibilità spese per assistenza ai disabili e criterio di professionalità
Per l'integrale deducibilità delle spese sostenute per “l'assistenza specifica” in favore dei portatori di handicap, il requisito della “specificità” va interpretato come riferito al carattere professionale della prestazione che, quindi, deve essere resa da personale qualificato.

Per l'integrale deducibilità delle spese sostenute per “l'assistenza specifica” fornita in favore dei portatori di handicap, il requisito della “specificità” va interpretato come riferito al carattere professionale della prestazione che, dunque, deve essere resa da personale qualificato.
È quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte nella sentenza n. 633 del 24 maggio 2022.
Nel caso esaminato, la CTR ha evidenziato la differenza tra la previsione, più favorevole per il contribuente, del citato art. 10 - con deducibilità integrale delle spese sostenute per l'assistenza professionale ai disabili, senza limiti di reddito - e quella dell'art. 15 c. 1 lett. i-septies) TUIR. Quest'ultima consente la detrazione, per un importo non superiore a € 2.100, degli oneri sostenuti per l'assistenza non qualificata (come quella prestata da colf e badanti), a condizione che il reddito complessivo non superi € 40.000.