Deduzione delle quote di ammortamento anche senza imputazione a conto economico
La disciplina agevolativa deve interpretarsi nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento anche in assenza dell'imputazione a conto economico.

La disciplina fiscale applicabile da un soggetto che ammortizza i beni gratuitamente devolvibili non può essere preclusa ad un soggetto che, invece, per tali beni utilizza l'ammortamento finanziario.
La disciplina agevolativa deve interpretarsi nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento anche in assenza dell'imputazione a conto economico. Una diversa lettura delle disposizioni - che presupponesse il vincolo di dedurre gli ammortamenti, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati mediante apposita riserva del patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo (che, peraltro, ai fini IRAP non risultano riportabili nei successivi periodi d'imposta) - si porrebbe in contrasto con la ratio delle stesse, comportando una riduzione del beneficio teorico concesso alle imprese e gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa (quali, ad esempio, il monitoraggio delle divergenza tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi).
Sotto altro profilo, in considerazione della natura extracontabile delle deduzioni del super ammortamento che le rende autonome rispetto al transito al conto economico degli ammortamenti contabili e tenuto conto della circostanza che la disciplina rinvia esclusivamente alle norme del TUIR in materia di ammortamenti, la sospensione degli ammortamenti civilistici non determina alcun rinvio delle quote del cd. ammortamento da dedurre nel periodo d'imposta di competenza.