Detrazione IVA nel caso di rivalsa tardiva
Il versamento dall'istante all'Erario dell'intero ammontare dell'IVA, originariamente detratta sulle forniture eseguite dai missing traders, esclude che la detrazione dell'IVA oggetto delle fatture di rivalsa emesse da una società, dia luogo ad una duplicazione della detrazione dell'imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di detrazione IVA a seguito di rivalsa tardiva.
Nel caso in esame, la società Alfa ha formulato istanza al fine di ottenere un parere in ordine alla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata a fronte di fatture emesse dalla società Sigma.
Sulla base di quanto riportato dalla società istante:
- sussiste piena continuità e coincidenza giuridica soggettiva tra Epsilon, destinataria finale della merce, Zeta quale soggetto accertato e firmatario della transazione tombale con l'Agenzia delle Entrate, e l'attuale istante Alfa;
- all'epoca della effettuazione delle forniture in oggetto, la società istante (allora Epsilon) svolgeva attività produttiva soggetta ad IVA e godeva di un diritto pieno alla detrazione dell'IVA;
- l'IVA passiva di cui trattasi è inerente all'attività di impresa svolta dalla società istante (allora Epsilon) all'epoca dei fatti oggetto di accertamento: trattavasi, infatti, di acquisti di banda stagnata impiegata per la produzione di imballaggi per alimenti la cui cessione era soggetta ad IVA;
- sono stati effettuati tutti i controlli e le verifiche di congruità delle fatture emessa da Sigma, oggettivamente possibili, anche oltre il grado di ordinaria diligenza richiesto dei princìpi generali che sovrintendono al rapporto tra Fisco e contribuente.
Nel presupposto della veridicità delle informazioni fornite dall'interpellante, il versamento a favore dell'Erario dell'intero ammontare dell'IVA originariamente detratta su tutte le forniture effettuate dai missing traders, effettuato dalla società istante in esecuzione dell'accordo tombale, costituisce un elemento idoneo di per sé ad escludere che la detrazione dell'IVA oggetto delle fatture di rivalsa emesse da Sigma dia luogo ad una duplicazione della detrazione dell'imposta da parte dell'istante.
Pertanto, la società istante può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata a fronte di fatture emesse dalla società Sigma.