Diritto d'autore e riproduzione di opere d'arte: attenzione alle regole
Condizioni e requisiti per poter sfruttare le opere d'arte anche senza l'autorizzazione dell'autore

La riproduzione di opere d'arte, se integrale e non limitata a particolari delle opere stesse, non rientra tra le ipotesi di utilizzazione libera.
Per poter usufruire del regime delle libere utilizzazioni, è necessario che la riproduzione abbia i seguenti requisiti:
- essere strumentale agli scopi di critica e discussione ed avere un fine meramente illustrativo, correlato ad attività di insegnamento e di ricerca scientifica dell'utilizzatore;
- non essere in concorrenza con l'utilizzazione economica dell'opera che compete al titolare del diritto: tale diritto ricomprende non solo quello di operare la riproduzione di copie fisicamente identiche all'originale, ma qualunque altro tipo di replicazione dell'opera che sia in grado d'inserirsi nel mercato della riproduzione, e quindi anche la riproduzione fotografica in scala.
A confermare le regole da seguire per la riproduzione delle opere d’arte è stata la Corte di Cassazione, impegnata a risolvere una controversia che vede una fondazione, costituita con lo scopo di conservare e tutelare le opere di un pittore defunto, che ha pubblicato un'opera in 6 volumi avente ad oggetto la catalogazione informatica dei dati relativi alle opere dell'artista. Gli eredi del pittore denunciando la violazione del diritto d'autore attivando così il processo. I giudici di appello ritenevano legittima la pubblicazione dei 6 volumi in qunato l'opera era stata realizzata senza alcuna finalità commerciale o lucrativa. Secondo la cassazione, tuttavia, si è trattato di un'operazione illegittima, in quanto anche la riproduzione fotografica, in scala, di opere protette è idonea a porsi in concorrenza con i diritti di sfruttamento che competono al titolare (Cass. 8 febbraio 2022 n. 4038).