DL Semplificazioni: le novità fiscali dopo l’ok dalla Camera dei Deputati

Approvato dal Camera il disegno di legge di conversione del decreto Semplificazioni 2022, con modifiche significative apportate dagli emendamenti approvati: dalle novità per la conservazione sostitutiva digitale, alla crisi d'impresa e alle novità per gli ETS, alla cessione “ante 1° maggio” dei crediti dei bonus edilizi.

DL Semplificazioni: le novità fiscali dopo l’ok dalla Camera dei Deputati

È stato approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Semplificazioni 2022 (DL 73/2022) in prima lettura alla Camera. Il provvedimento passa adeso al Senato, si spera “senza modifiche”, per avere il via libero definitivo ed essere convertito in legge entro il prossimo 20 agosto 2022.

Vediamo quali sono le principali novità con impatto fiscale del disegno di legge approvato alla Camera.

Conservazione sostitutiva digitale

Niente più stampa e la conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici, viene accolta recepita la proposta presentata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel corso dell'audizione presso le Commissioni Finanze e Bilancio della Camera.

F24 unificato

In materia di versamenti fiscali, si dispone, con l'aggiunta dell'art. 3-bis, che il modello di pagamento F24 potrà essere utilizzato per effettuare qualsiasi pagamento, anche per pagare sanzioni e tributi che attualmente sono regolati mediante il modello F23. Sarà il MEF ha definire le tipologie di versamenti e la disciplina dei versamenti per i quali è consentito ai contribuenti effettuare i versamenti unitari.

Accertamento

In tema di accertamento, l'Agenzia delle Entrate individuerà le modalità semplificate di comunicazione - per segnalare la conclusione della procedura di controllo – anche mediante posta certificata, tramite l'App “IO” o direttamente con messagistica di testo (SMS). Apposito Provvedimento dell'Agenzia individuerà sia la modalità semplificata di comunicazione che le modalità con il quale il contribuente potrà fornire i propri dati al fine di poter consentire tale comunicazione “semplificata”.

Cessione crediti

Con un emendamento approvato dalla Camera, la cessione dei crediti potrà essere effettuata anche con riferimento anche ai crediti del 2021. In tema di Superbonus e bonus edilizi, difatti, con la novità in esame è stato eliminato il riferimento temporale che stabiliva la decorrenza delle cessioni previste dal Decreto Aiuti (DL 50/2022) cioè la possibilità concessa alle banche di cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti - quindi a società, professionisti e partite IVA (con la sola eccezione dei consumatori). Come noto, la citata norma vincolava, sotto un profilo temporale, la cedibilità del credito stabilendo che la cessione si applicasse alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia a partire dal 1° maggio 2022.

Terzo settore

La disciplina del terzo settore è interessata in modo “importante” dai correttivi apportati con gli emendamenti approvati ieri alla Camera. In particolari, sono stati modificati i “numeri” per l'accesso all'esercizio commerciale; da un lato sarà necessaria una soglia di ricavi pari al 6% (in luogo dell'attuale percentuale fissata al 5%), dall'altro tale requisito deve interessare non oltre tre periodi consecutivi (in luogo dei vigenti previsti, vale a dire due). Si definiscono in modo più netto i confini per individuare la “non commercialità” delle attività svolte dagli ETS, classificando la natura non commerciale dei costi effettivi grazie anche alla specifica contenuta nel testo inserito alla fine del c. 2 dell'art. 79 D.Lgs. 117/2017 e, precisamente, “i costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti e generali, ivi inclusi quelli finanziari e tributari”.

IRAP

Dopo la “rivoluzione” prevista in tema di determinazione del costo della produzione ai fini IRAP dal decreto Semplificazione in vigore da 21 giugno, gli emendamenti approvati riscrivono il quadro delle deduzioni del costo del lavoro “modificato” per talune fattispecie semplicemente prevedendo che le novità introdotte possono “non essere considerate” per la compilazione del modello IRAP 2022.

 

 

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