Documenti IVA precompilati: chiarimenti sul regime per cassa

Le FAQ del Fisco forniscono nuove indicazioni sull'IVA sospesa in caso di regime per cassa e, in particolare, sul computo nel trimestre in caso di fuoriuscita dal regime e sul riporto delle fatture nei registri IVA precompilati.

Documenti IVA precompilati: chiarimenti sul regime per cassa

Determinati contribuenti possono avvalersi del regime IVA per cassa, liquidando l'imposta per tutte le operazioni poste in essere solo al momento del pagamento del corrispettivo.

Tale regime si applica per comportamento concludente essendo, a tal fine, sufficiente indicare in fattura che l'operazione è caratterizzata da IVA ad esigibilità differita e l'opzione (vincolante per un triennio) è confermata successivamente nella Dichiarazione IVA (Quadro VO). La condizione rilevante per l'applicabilità del regime in esame è la realizzazione, nell'anno precedente, di un volume d'affari non superiore a € 2 milioni, comprensivo sia delle operazioni per le quali è applicabile tale opzione che per quelle escluse.

Nel caso in cui il predetto limite sia superato, il contribuente decade dal regime e, come chiarito nelle ultime FAQ dall'Agenzia, lo stesso deve segnalare questa circostanza ed il passaggio al regime ordinario compilando la sezione “Profilo soggetto IVA” raggiungibile da “Documenti precompilati IVA” nel portale “Fatture e corrispettivi”. In tale sezione, viene richiesta la data di validità del nuovo regime che deve ricadere nel trimestre (per i soggetti con liquidazione trimestrale) o nel mese (per i soggetti con liquidazione mensile) in cui si è verificato il superamento del suddetto limite di € 2 milioni.

Ulteriori indicazioni vengono fornite in caso di disallineamenti con i trimestri in cui le fatture con IVA sospesa risultano incassate.

Premesso che, il soggetto passivo è tenuto ad inserire la data effettiva di pagamento attraverso la funzione “modifica data di pagamento” all'interno dell'elenco delle fatture con IVA sospesa, nel caso in cui nell'elenco delle fatture con IVA sospesa siano presenti fatture già incassate nel trimestre precedente e si procede all'aggiornamento della data di pagamento, l'imposta esposta in fattura non sarà inserita nel rigo VP4 della Comunicazione trimestrale corrispondente alla data inserita, se già predisposta dall'Agenzia oppure se la Comunicazione è stata già inviata. Al fine di sanare la situazione, il contribuente può inviare una Comunicazione sostitutiva, ovvero procedere alla modifica dei dati precompilati se, invece, la comunicazione è stata solo predisposta, ma non ancora inviata.

Annotazione nei registri IVA

Le bozze dei registri IVA, nel caso di adozione del regime IVA per cassa, sono elaborate dall'Agenzia in relazione al valore indicato nel campo “Data di pagamento” presente sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti.

In merito, il Fisco segnala che, le fatture annotate nei registri IVA, con campo “Data di pagamento” non valorizzato, pur rimanendo inserite nel registro, saranno riepilogate nell'elenco delle fatture con IVA sospesa, consultabile nella sezione “Registri IVA mensili”.

Il soggetto passivo, tuttavia, potrà modificare o eliminare la data del pagamento entro il termine di validazione dei registri in cui la fattura è stata annotata.

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