Donazioni indirette tra limiti posti al fisco e rischi di commerciabilità
La donazione indiretta è spesso utilizzata nei trasferimenti immobiliari in ottica di pianificazione successoria. In tale contesto, occorre considerare i limiti di tassabilità di tali atti e i rischi di commerciabilità degli immobili trasferiti.

Con riferimento alle donazioni indirette, ovvero le donazioni realizzate mediante utilizzo di altri negozi dalla cui combinazione emerge l'intento liberale del donante, la Cassazione ha recentemente fornito degli importanti chiarimenti.
I limiti all'imposizione (Cass. 11 febbraio 2022 n. 4523)
La Cassazione chiarisce come non vi sia un obbligo generalizzato di registrazione, e dunque tassazione di tutte le donazioni indirette risultanti (anche per via di enunciazione) da atti soggetti a registrazione, bensì le donazioni indirette sono imponibili solo quando risultanti da atti soggetti a registrazione, fatto salvo il caso di esonero.
Peraltro, precisa la Cassazione, le donazioni indirette che non risultino espressamente da atti soggetti a registrazione possono essere accertate dal Fisco (e tassate) solo al ricorrere di precisi presupposti, cioè quando tali donazioni:
- risultino da dichiarazioni del contribuente nell'ambito di procedimenti di accertamento di tributi;
- un incremento patrimoniale superiore ad € 180.759,92);
oppure
- siano volontariamente registrate.
La commerciabilità degli immobili con origine donativa (Cass. 12 aprile 2022 n. 11831)
Come anticipato, le liberalità indirette nel trasferimento gratuito di beni immobili sono state largamente adottate per evitare il c.d. problema della commerciabilità.
Infatti, si ricorda le donazioni sono soggette, al ricorrerne dei presupposti, all'azione di restituzione da parte di eventuali legittimari pretermessi, esperibile anche in capo ad un successivo acquirente del donatario.
Questo modus operandi era stato avvallato dalla Cassazione che, tuttavia, recentemente ha stabilito che è possibile effettuare un atto di opposizione alla donazione, entro i 20 anni dalla stessa, a seguito di un'azione di simulazione contro un atto di compravendita che sia ritenuto simulatorio di una donazione indiretta e lesivo dei diritti successori.
Detto atto di opposizione impedisce il decorso del ventennio dopo il quale l'immobile è libero di circolare senza rischi.
Conclusioni
Concludendo, se la Cass. n. 11831/2022 ha chiarito l'assenza di un obbligo generalizzato di registrazione delle liberalità indirette, la Cass. n. 4523/2022 impone una rinnovata cautela nell'utilizzo delle liberalità indirette ed in particolare nei trasferimenti gratuiti di immobili nell'ottica di una pianificazione patrimoniale e successoria.