In caso di impossibilità oggettiva a emettere tempestivamente una nota di variazione per rimediare agli errori compiuti in sede di fatturazione, il soggetto passivo può chiedere al Fisco la restituzione dell'IVA.
Nella fatturazione il diritto al rimborso dell’IVA deve comunque essere riconosciuto laddove vi sia stato un errore a fronte del quale il rischio di perdita del gettito fiscale che corre l’Erario può ritenersi insussistente. Tale circostanza ricorre, ad esempio, quando viene accertato che la fattura erroneamente emessa sia stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza farne un uso fiscale (come ad esempio annotandola nel registro acquisti od in altre scritture contabili destinate ad evidenziare il diritto alla detrazione).
In particolare, secondo le indicazioni il Fisco:
- l'emissione di note di variazione è lo strumento principale (e generale) per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione;
- nell'impossibilità oggettiva di emettere tempestivamente le note, può farsi ricorso alla restituzione dell'IVA da parte dell'Erario.
Tale seconda opzione deve considerarsi di carattere eccezionale: la restituzione dell’IVA da parte del Fisco è possibile, infatti, quando sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale, vale a dire l'emissione di una nota di variazione in diminuzione.