Fine alle cessioni a catena di bonus edilizi
Il nuovo intervento normativo modifica alle regole sui bonus edilizi: dal 7 febbraio 2022 il credito d'imposta previsto sulle agevolazioni per chi ristruttura e riqualifica può essere ceduto una sola volta.

Una pioggia di proteste ha provocato la nuova modifica alle regole sui bonus edilizi: in particolare, dal 7 febbraio 2022 il credito d'imposta previsto sulle agevolazioni per chi ristruttura e riqualifica dal punto di vista energetico gli immobili può essere ceduto (o richiesto come sconto in fattura) una sola volta. L'obiettivo della norma è evitare il meccanismo, molto diffuso, dello scambio fatture per lavori mai eseguiti. Ma se l'obiettivo è giusto, dicono gli addetti ai lavori, le conseguenze sui cantieri avviati e in fase di programmazione potrebbero essere disastrose.
L'impresa edile potrà sì cedere il credito ad un istituto finanziario, ma questo non potrà a sua volta cederlo, potendo solo usarlo in compensazione, con tutte le limitazioni che essa comporta in caso di esaurimento del plafond di disponibilità. Verosimilmente, le banche saranno più restie ad accollarsi i crediti e lo faranno a costi maggiori.
Stop alle cessioni a catena dei bonus edilizi
Viene prevista una ulteriore modifica alla disciplina dei crediti edilizi per contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. La norma prevede che le opzioni relative alle spese sostenute dal 2020 al 2024 per gli interventi edilizi agevolati possono essere alternativamente le seguenti:
a) uno sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
b) la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Nullità dei contratti
I crediti già ceduti alla data del 7 febbraio 2022 potranno essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione; tutti i contratti stipulati violando queste regole saranno considerati nulli. In altre parole tutti i contratti che prevedono la possibilità di una cessione del credito successiva alla prima.