Graduazione nell'utilizzo delle riserve a copertura delle perdite di esercizio
Intervento della Cassazione in merito ad una controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare concernente l'approvazione del bilancio e la distribuzione di dividendi.

La Suprema Corte è intervenuta sul ricorso di una s.p.a. avverso la decisione della Corte d'appello sulla controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare concernente l'approvazione del bilancio e la distribuzione di dividendi.
La delibera impugnata era stata dichiarata nulla prima dal tribunale e poi dal giudice dell'appello, poiché la società aveva approvato un bilancio contenente una diversa valutazione delle partecipazioni in società controllate, secondo il criterio del patrimonio netto in luogo di quello del costo storico, nonché imputato la riserva da ciò derivante a riduzione delle perdite, con relativa distribuzione dei dividendi.
La Corte di cassazione ha ricordato che la legge impone la costituzione di una riserva non distribuibile ai soci per evitare il rischio di indebite fuoriuscite di ricchezza dal patrimonio della società, e, in particolare, la distribuzione di ricchezza tra i soci, impoverendo il patrimonio dell'ente e ponendo così a repentaglio le ragioni dei creditori.
Per questo motivo, qualora la riserva sia “non distribuibile", la stessa:
- non può essere utilizzata per la distribuzione ai soci come utile;
- può essere utilizzata al fine della riduzione delle perdite di esercizio che facilitino o impongano alla società di provvedere alla riduzione del capitale solo nel rispetto di determinate condizioni. Il capitale, in particolare, può essere eliso dalle perdite solo dopo l'assorbimento delle riserve, intaccate però sulla base di un ordine successivo,che comporta l'imputazione di tali riserve secondo una progressione rigida: dalla riserva meno vincolata e più disponibile alla riserva più vincolata e, quindi, meno disponibile.
La Corte, infatti, pur aderendo all'opinione secondo cui la riserva da plusvalenza del valore delle controllate è utilizzabile a copertura delle perdite, afferma che, per evitare l'effetto indiretto di derogare di fatto al regime della indistribuibilità, per rispettare la graduazione richiamata, si possa utilizzare tale riserva solo quando difettino in bilancio poste del netto più liberamente disponibili. Infatti, poiché la riserva da plusvalenza del valore delle controllate è costituita da un valore soltanto stimato ma non ancora realizzato, essa può essere intaccata solo dopo che altre riserve prive del vincolo di non distribuibilità siano state erose dalle perdite. Essa può, quindi, essere utilizzata per ridurre o eliminare le perdite soltanto dopo ogni altra riserva distribuibile iscritta in bilancio, ma prima del capitale.