I termini processuali e le scadenze dei versamenti vanno “in vacanza”

Dal 1° agosto scatta la pausa estiva sia per la sospensione dei termini processuali sia per le scadenze degli adempimenti e dei versamenti fiscali

I termini processuali e le scadenze dei versamenti vanno “in vacanza”

Sospensione dei termini processuali

Come noto, dal 1° al 31 agosto di ogni anno sono sospesi i termini processuali.

Se questa è la regola generale, tuttavia, non rientrano nella sospensione, tra gli altri:

  • termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi;
  • i termini decadenziali per il rimborso delle imposte;
  • il termine di 60 giorni che deve intercorrere tra consegna del verbale ed emissione dell'accertamento.
  • i termini per le richieste di autotutela e di sgravio delle somme iscritte a ruolo.

Se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al suo termine, ovverosia al 31 agosto.

Qualora, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere prima del 1° agosto, esso rimane sospeso nel periodo feriale per ricominciare a decorrere alla fine del periodo, vale a dire dal 1° settembre.

I termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto e ciò trova applicazione nel contenzioso tributario, anche in caso di interruzione del processo.

Tanto premesso, la sospensione feriale opera:

  • per i termini relativi ai ricorsi e agli appelli;
  • per il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del contribuente/appellante;
  • per il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del resistente/appellato;
  • per il termine di deposito dei documentimemorie illustrative e di replica.

Non vi è sospensione, invece, per le fasi amministrative precedenti il contenzioso, come la domanda di rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente o la messa in mora antecedente al giudizio di ottemperanza.

Adempimenti di fine luglio prorogati al 22 agosto 2022

Da più anni ormai scatta la cosiddetta “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto.

Tuttavia, nel corso del 2022 è intervenuta una casistica/fattispecie atipica. Ed invero: cadendo il 31 luglio di domenica, gli adempimenti in scadenza al 30 luglio 2022 e al 31 luglio 2022 traslano automaticamente al 1° agosto 2022, termine che passa al 22 agosto 2022 ricadendo nella sospensione degli adempimenti prevista fino al 20 agosto 2022 (sabato).

A titolo puramente esemplificativo, la nuova scadenza per questi adempimenti è fissata al 22 agosto 2022:

  • presentazione telematica modello IVA TR secondo trimestre 2022;
  • presentazione telematica esterometro secondo trimestre 2022;
  • presentazione elenco Intrastat mese di giugno 2022 e secondo trimestre 2022;
  • presentazione elenco Intra 12 mensile per gli enti non commerciali e gli agricoltori per gli acquisti di maggio;
  • presentazione modello Uniemens individuale per retribuzione e compensi corrisposti in giugno.

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