Il bonus beni strumentali nuovi spetta a tutte le Onlus?
Le Onlus possono beneficiare del credito d'imposta a condizione che le attività per cui sono acquistati i beni agevolabili, si qualifichino, ai fini fiscali, come attività commerciali

La platea di beneficiari del credito d'imposta per beni strumentali nuovi ricomprende anche gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata. Ciò significa che, ad esempio una Onlus, potrà fruire dell'agevolazione solo se le attività per cui sono acquistati i beni strumentali nuovi agevolabili, si qualificano, ai fini fiscali, quali attività aventi natura commerciale.
A chiarlo è stata l’Agenzia delle Entrate, fornendo il suo parere in un caso concreto (Risposta del 21 ottobre 2022 n. 522).
Il bonus, si ricorda, spetta a tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
Nel caso specifico una Onlus, che ha intenzione di iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore, ha acquistato nel 2021 e acquisterà nel 2022 beni strumentali nuovi per l'esercizio di alcune attività. L'ente svolge per gli anni d'imposta 2021 e 2022 le attività di accoglienza minori tolti alle famiglie d'origine con decreto del Tribunale minorile e di accoglienza di richiedenti asilo così come richiesto dal competente Ufficio Territoriale Governativo.
Per l'Agenzia delle Entrate tali attività, essendo svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, rientrano tra i settori istituzionali, pertanto, non si qualificano commerciali ai fini delle imposte dirette. Ne consegue che la Onlus, per gli acquisti di beni strumentali nuovi, nell'ambito delle attività di accoglienza di cittadini stranieri e di minori tolti alle famiglie di origine, non può fruire del credito d'imposta in commento.