Il contributo a fondo perduto non spetta se la società si limita a ribaltare i costi

Negato il contributo alla società che, nell'ambito di un contratto di leasing, si limita a operare il ribaltamento dei costi alla concedente tramite partite di giro.

Il contributo a fondo perduto non spetta se la società si limita a ribaltare i costi

La società che, nell'ambito di un contratto di leasing, si limiti a operare il ribaltamento dei costi alla concedente, non può fruire del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni.

È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con riguardo a una società che riceve ed emette fatture di pari importo nei confronti della società di leasing che costituiscono semplici "partite di giro". Le fatture passive, infatti, non rappresentano costi o spese, così come le fatture attive non rappresentano ricavi, e vengono perciò contabilizzate rispettivamente come debiti e crediti che si compensano totalmente.

Alla fattispecie il Fisco ha esteso i chiarimenti già forniti in relazione ai consorzi, cioè la non spettanza del contributo a fondo perduto “in considerazione della peculiare natura di tali soggetti, che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte”.

 

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