Il punto sul contributo di solidarietà temporaneo per il 2023

L’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sul contributo di solidarietà temporaneo per il 2023.

Il punto sul contributo di solidarietà temporaneo per il 2023

Le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023 al contributo straordinario contro il caro bollette prevedono che il contributo «è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d’affari dell’anno 2021 dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi», nonché dei «soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

La base imponibile del contributo straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, diversamente dalla previsione originaria del decreto Ucraina che invece delimitava la base imponibile all’incremento dei saldi riferiti ai periodi 1° ottobre 2021 - 31 marzo 2022 e 1° ottobre 2020 - 31 marzo 2021.

L’eventuale maggior importo dovuto, per effetto delle modifiche richiamate alla disciplina del contributo straordinario, deve essere versato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023: per il versamento in data successiva alle ulteriori scadenze ivi previste per il pagamento dell’acconto e del saldo del contributo straordinario dovuto non si può più beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso e si applica la sanzione per omesso versamento in misura doppia.

Qualora invece, per effetto delle novità riportate nei precedenti sotto-paragrafi, l’ammontare del contributo risulti minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione orizzontale a decorrere dal 31 marzo 2023.

Tale disposizione interessa, ad esempio, i soggetti che hanno versato il contributo straordinario entro le scadenze stabilite e che, riscontrando nel periodo d’imposta 2021 una percentuale del volume d’affari riferito alle attività inferiore al 75 per cento del volume d’affari complessivo, risultano ora essere – per effetto delle modifiche di cui al comma 120, lettera a), della legge di bilancio 2023 – esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario.

news più recenti

Mostra di più...