Imposta di registro all’1% anche per sentenze su crediti soggetti a IVA

Non si applica il principio di alternatività IVA/registro agli atti giudiziari che accertano diritti patrimoniali. Lo confermano le ordinanze 11846 e 11848 del 6 maggio 2025.

Imposta di registro all’1% anche per sentenze su crediti soggetti a IVA

La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 11846 e 11848 del 6 maggio 2025, ha stabilito che le sentenze civili emesse a seguito di opposizione a un decreto ingiuntivo sono soggette all’imposta di registro proporzionale dell’1%, anche se riguardano prestazioni soggette a IVA. Il caso ha coinvolto due farmacie creditrici e un’azienda sanitaria, che contestava l’applicazione dell’imposta, sostenendo che il pagamento era già avvenuto e che si dovesse applicare il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. La Cassazione ha respinto i ricorsi, ribadendo che tale principio si applica solo ai provvedimenti di condanna e non agli atti giudiziari che accertano diritti patrimoniali.

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