Impugnabilità dell’estratto di ruolo, le novità si applicano anche ai giudizi pendenti
La nuova disciplina in materia di impugnabilità dell'estratto di ruolo, sancita dal Decreto Fiscale, si applica anche alle liti pendenti. Al contribuente l'onere di dimostrare il pregiudizio sussistente al momento dell'impugnazione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute sulla portata della nuova disposizione contenuta nell’articolo 3 bis del Decreto Fiscale (DL 146/2021) in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, sancendone l'applicabilità ai giudizi pendenti (Cass. SU 6 settembre 2022 n. 26283).
La questione sottoposta alle Sezioni Unite
Il dubbio sollevato dai giudici tributari concerne la possibilità per il contribuente che assume di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme con il ruolo. Su questa possibilità ha inciso il menzionato articolo 3 bis che ha limitato l'accesso alla tutela immediata. Alle Sezioni Unite è stato, quindi, chiesto di stabilire se la nuova norma si applichi ai giudizi pendenti e se vada esente dai dubbi di legittimità costituzionale che si potrebbero prospettare.
Le novità della nuova disciplina e il superamento della vecchia impostazione
La nuova disciplina, se da un lato stabilisce che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, dall'altro individua i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata (se il debitore che agisce in giudizio dimostra che l'iscrizione a ruolo può fargli perdere un appalto pubblico, somme di denaro dovutegli da soggetti pubblici o comunque un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione). Casi che, come sottolineato dalla Corte, sono tassativi e non esemplificativi (l'interprete non può dunque crearne altri). La norma, inoltre, come chiarito dai giudici, non può considerarsi di interpretazione autentica e non è retroattiva.
L'applicabilità della nuova disciplina alle cause pendenti
Per le Sezioni Unite, l'articolo 3-bis, nel regolare specifici casi di azione diretta stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione, secondo gli Ermellini, ha natura dinamica, e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
L'interesse ad agire deve essere dimostrato e la dimostrazione si può anche dare nel corso dei giudizi pendenti.