In vigore la certificazione delle attività di R&S per la fruizione del credito di imposta

Il DL Semplificazioni ha avuto il pregio di avere introdotto la certificazione delle attività R&S ai fini della loro ammissibilità alla fruizione del credito di imposta.

In vigore la certificazione delle attività di R&S per la fruizione del credito di imposta

Il DL Semplificazioni (DL 73/2022) ha introdotto una novità inerente al credito R&S, e non solo, cioè la possibilità di ottenere una certificazione attestante la qualificazione delle attività, in procinto di svolgimento ovvero già svolte, in quelle ammissibili alla fruizione del credito di imposta relativo a: ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.

Tale possibilità è condizionata alla circostanza che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti di imposta per le attività appena ricordate non siano già stati constatati e non siano iniziati accessi, ispezioni, ovvero altre attività accertative da parte dell'Agenzia delle Entrate di cui i destinatari abbiano avuto formale conoscenza.

Tale attività di certificazione dovrebbe essere assolta da soggetti ad hoc, i cui requisiti saranno individuati con un apposito Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del “DL Semplificazioni”. In particolare, i requisiti in questione dovranno essere finalizzati a garantire professionalità, onorabilità, imparzialità; con il medesimo decreto saranno inoltre stabilite le modalità di vigilanza sulle attività svolte dai certificatori e le modalità di richiesta della certificazione.

Quanto agli effetti, va detto che la certificazione in questione vincola l'Amministrazione finanziaria, tranne che nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, essa venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata (art. 23 c. 4). Fatto salvo quanto appena detto, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

L'attività di certificazione in questione non sarà svolta “arbitrariamente”, bensì sulla base di apposite linee guida a firma del Ministero dello sviluppo economico, oggetto di un periodico aggiornamento; i soggetti a ciò preposti saranno appositamente reclutati dal Ministero dello sviluppo economico.

 

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