Incentivi per il rientro dei cervelli: ecco come richiedere la proroga
I ricercatori e docenti trasferiti in Italia prima del 2020, possono prorogare il regime fiscale a loro riservato previo pagamento di un'imposta e l'invio di una comunicazione al datore di lavoro.

I lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgere attività di ricerca o docenza godono di un beneficio fiscale in base al quale soltanto il 10% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, relativi ad attività di ricerca o docenza svolte in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo.
I lavoratori e i ricercatori e docenti trasferiti in Italia fino al 2019, possono richiedere la proroga del regime per un totale di 8, 11 e 13 anni a condizione che:
- alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime;
- siano stati iscritti all'AIRE oppure siano cittadini di Stati membri dell'UE;
- esercitino l'opzione per la proroga del regime, secondo le modalità sotto illustrate.
Come esercitare la proroga
L'opzione per la proroga è esercitata mediante il versamento, in unica soluzione, di un'imposta pari:
- al 10% dei redditi di lavoro, autonomo o dipendente, oggetto dell'agevolazione relativi al periodo precedente a quello di esercizio dell'opzione, qualora il soggetto abbia almeno un figlio minorenne, o è divenuto proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione;
- al 5% dei redditi di lavoro, autonomo o dipendente, oggetto dell'agevolazione relativi al periodo precedente a quello di esercizio dell'opzione, qualora abbia almeno tre figli minorenni e diventi o sia divenuto proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione.
L'imposta va versata tramite F24 – senza avvalersi della compensazione e utilizzando il codice tributo di prossima istituzione – entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione. Per i soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2021, il versamento va effettuato entro i 180 giorni successivi al 31 marzo 2022.
Richiesta e comunicazione al datore di lavoro
I dipendenti che vogliono prorogare il regime devono, oltre all'effettuazione del pagamento, inviare una richiesta al datore di lavoro entro gli stessi termini previsti per il pagamento dell'imposta.
I sostituti di imposta, ricevuta la comunicazione, opereranno le ritenute fiscali sul 10% del reddito del ricercatore o docente dal periodo di paga successivo al ricevimento della comunicazione, effettuando il conguaglio a fine anno oppure alla cessazione del rapporto. La durata della proroga sarà per un periodo massimo di 8, 11 o 13 anni.