Integrativa IVA entro i termini ordinari di accertamento

Il tempo a disposizione per presentare la dichiarazione integrativa IVA coincide con i termini ordinari di decadenza dal potere di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria, senza ulteriori differimenti

Integrativa IVA entro i termini ordinari di accertamento

Il tempo a disposizione per presentare la dichiarazione integrativa IVA coincide con i termini ordinari di decadenza dal potere di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria, non potendosi “sfruttare” a tal fine il differimento dei termini per l'accertamento previsto in caso di richiesta di documenti da parte dell'Ufficio a fronte della richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA detraibile risultante dalla dichiarazione annuale.

Nel dettaglio, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'Ufficio e quella della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

Tale differimento rappresenta uno "strumento di controllo", volto ad evitare strumentalizzazioni che potrebbero ravvisarsi nell'ipotesi in cui il contribuente pretestuosamente "temporeggi" nell'ottemperare alla richiesta dell'Ufficio di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione dei rimborsi IVA, con l'obiettivo di far decorrere i termini per l'accertamento.

Si tratta, dunque, di una misura posta a presidio dei poteri dell’amministrazione finanziaria, la cui applicazione discende dal comportamento scorretto o omissivo del contribuente, da cui pertanto non può derivare un beneficio a suo favore, qual è l'allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa.

A chiarirlo nuovamente è stata l’Agenzia delle Entrate rispondendo alle richieste di chiarimenti avanzate da un contribuente. Nel caso specifico, il Fisco ha negato l’applicazione del differimento in questione al contribuente che, chiesto un rimborso IVA maturato nel 2013 con la dichiarazione annuale IVA 2014, ha fornito riscontro alla richiesta di documentazione integrativa inoltrata dall'AE il 1° aprile 2016, solo in data 3 luglio 2020.

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