Integratori e bevande minerali concentrate: ok all’Iva al 10% in alcuni casi
L’Agenzia delle Entrate chiarisce: aliquota ridotta applicabile solo in base a classificazione doganale confermata dall’Adm

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 158 del 18 giugno 2025, ha chiarito che l’aliquota Iva ridotta del 10% non si applica automaticamente agli integratori alimentari. Per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario che il prodotto sia classificato, con parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), nella voce doganale 21.06.90 relativa alle "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove". Una società che commercializza integratori e bevande minerali in forma concentrata da diluire ha presentato interpello, ottenendo conferma che i suoi prodotti rientrano nella voce doganale 21.06.90.92. L’Adm, sulla base di analisi tecniche, ha validato la classificazione, consentendo così l’applicazione dell’aliquota agevolata. I prodotti in questione non devono contenere zuccheri, amidi o grassi del latte in quantità rilevanti e non devono avere effetti terapeutici.