Investimenti esteri e paradisi fiscali: raddoppio dei termini di accertamento applicabile anche retroattivamente
La Cassazione: norme procedimentali e non sostanziali, legittima l’applicazione ai periodi anteriori al 2009

Con la sentenza n. 11091 del 28 aprile 2025, la Corte di cassazione ha stabilito che le norme del Dl 78/2009 (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter), che raddoppiano i termini di decadenza per gli accertamenti fiscali e per le sanzioni in caso di omessa dichiarazione di disponibilità finanziarie detenute all’estero in Paesi a regime fiscale privilegiato, hanno natura procedimentale e non sostanziale. Di conseguenza, tali norme sono applicabili anche ai periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (1° luglio 2009), purché si tratti di evasione legata al trasferimento di redditi in Stati a fiscalità agevolata.
La Corte ha anche chiarito che la presunzione legale di evasione prevista dal comma 2 dello stesso articolo ha invece natura sostanziale e non è retroattiva. Inoltre, è stata ribadita la valenza sostanziale dell’omessa dichiarazione annuale per investimenti esteri (art. 4, Dl 167/1990), sanzionabile anche se regolarizzata con dichiarazione integrativa.
Rigettando il ricorso del contribuente, i giudici hanno affermato la legittimità dell’operato dell’Agenzia delle entrate e confermato la compatibilità delle sanzioni con i principi costituzionali e comunitari, rigettando l’eccezione di violazione del principio di proporzionalità.