Ipoteca scaduta anche se il termine cade di festivo

Nessuna proroga automatica per la rinnovazione dell’ipoteca: il termine ventennale è di perenzione continua, non assimilabile a prescrizione o decadenza

Ipoteca scaduta anche se il termine cade di festivo

Con decreto del 19 marzo 2025, il Tribunale di Isernia ha confermato la legittimità della riserva apposta dal Conservatore dei Registri Immobiliari alla richiesta di rinnovazione di un’ipoteca oltre il termine di vent’anni previsto dall’art. 2847 c.c. La formalità era stata presentata il 22 aprile 2024, mentre l’ipoteca originaria risaliva al 21 aprile 2004. Secondo il Tribunale, anche se la scadenza cadeva di domenica, non era possibile applicare alcuna proroga: il termine di perenzione è continuo e non subisce né sospensioni né interruzioni, a differenza di quelli di prescrizione o decadenza. Il creditore avrebbe dovuto rinnovare l’iscrizione il giorno lavorativo precedente. L’effetto della perenzione comporta che eventuali nuove iscrizioni ipotecarie perdano il grado originario e non possano essere opposte ai terzi acquirenti che abbiano trascritto il loro titolo. La pronuncia sottolinea l’importanza di rispettare rigorosamente i termini per evitare la perdita degli effetti giuridici dell’ipoteca originaria.

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