Iscrizione all’AIRE e regime forfetario: nessuna decadenza immediata

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la perdita della residenza fiscale non comporta l’uscita automatica dal regime agevolato: vale dall’anno successivo, salvo superamento dei 100mila euro di ricavi.

Iscrizione all’AIRE e regime forfetario: nessuna decadenza immediata

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 149 del 9 giugno 2025, ha chiarito che l’iscrizione all’AIRE non comporta la decadenza immediata dal regime forfetario. Il contribuente, un ingegnere trasferitosi all’estero nel 2024, potrà mantenere il regime agevolato fino alla fine dello stesso anno, poiché la perdita della residenza fiscale incide solo sull’anno successivo. Le fatture già emesse nel 2024 senza IVA e ritenuta d’acconto non devono essere corrette. Fa eccezione il superamento dei 100mila euro di ricavi, che comporta la cessazione immediata del regime. La regola conferma quanto previsto dalla normativa e dai precedenti chiarimenti contenuti nella circolare 32/2023.

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