IVA, il caso dei parchi acquatici
L’aliquota Iva agevolata al 10% si applica al servizio di parcheggio offerto sia nei parchi divertimento “classici” sia in quelli “acquatici”.
Con l’ordinanza n. 8120/2025, la Suprema Corte chiarisce che per dedurre un costo è necessaria la prova della sua effettiva funzionalità all’attività imprenditoriale, al di là delle previsioni formali dello statuto.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce: obblighi fiscali a carico dell’erede, anche dopo la chiusura della partita Iva del defunto. Superata la prassi dell’autofattura del curatore.