A partire dal 9 settembre 2021 sono entrate in vigore una serie di novità finalizzate ad adeguare la normativa italiana in materia di marchi d'impresa alla normativa sul marchio comunitario.
Le principali novità, introdotte con il DM 1° giugno 2021 n. 119, riguardano:
- il contenuto della domanda di registrazione del marchio;
- la rappresentazione del marchio.
1. Contenuto della domanda di registrazione del marchio
A seguito delle modifiche intervenute, la domanda di registrazione del marchio deve contenere:
a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell'ente richiedente. L'Ufficio può chiedere che il richiedente fornisca i numeri di telefono o altre coordinate per la comunicazione con strumenti elettronici (secondo quanto stabilito con decreto del direttore dell'UIBM).
Il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'UE o dello SEE per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni. Per ciascun richiedente si indica un solo indirizzo; se ne vengono forniti più di uno, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto;
b) l'indicazione della tipologia di marchio e la rappresentazione dello stesso conformemente a quanto stabilito dallo stesso Decreto in materia di rappresentazione del marchio;
c) nel caso in cui la domanda di registrazione abbia ad oggetto un marchio collettivo o un marchio di certificazione, questa deve essere corredata di una copia, sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l'uso, i controlli e le sanzioni relativi ai marchi in questione;
d) l'elenco analitico dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio, con l'indicazione del numero della classe così come indicato nella classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda, o il titolo della classe con il numero della stessa accompagnati dalla dichiarazione espressa di designare tutti i prodotti e servizi appartenenti alla classe prescelta così come risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda. In assenza di tale dichiarazione espressa, l'indicazione del titolo della classe viene interpretata come richiesta di protezione dei soli prodotti o servizi enumerati nel titolo stesso. I prodotti e i servizi richiesti possono essere selezionati integralmente o parzialmente, con le modalità tecniche indicate dall'Ufficio, da un elenco di termini accettati dall'Ufficio;
e) nel caso in cui venga rivendicata la priorità di una domanda anteriore, la data del deposito, il numero di domanda o registrazione, il tipo di priorità e il Paese nel quale essa è stata presentata. Il documento attestante la priorità, se non allegato alla domanda, può essere integrato;
f) qualora venga rivendicata la protezione temporanea, una dichiarazione in tal senso che riporti la denominazione dell'esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi;
g) la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua e la traslitterazione se esso comprende caratteri diversi da quelli latini o numeri diversi da quelli arabi o romani;
h) la firma del richiedente o del suo rappresentante.
2. Rappresentazione del marchio
Sono specificamente indicate le modalità di rappresentazione del marchio, che definisce l'oggetto della registrazione, per ognuna delle diverse tipologie individuate.
La nuova norma stabilisce che il marchio può essere rappresentato in qualunque forma idonea, purché venga riprodotto nel registro in forma chiara e precisa, ed elenca le seguenti tipologie di marchi:
- marchio denominativo;
- marchio figurativo;
- marchio di forma tridimensionale;
- marchio di posizionamento;
- marchio a motivi ripetuti;
- marchio di colore, unico o costituito da una combinazione di colori;
- marchio sonoro;
- marchio di movimento;
- marchio multimediale;
- marchio olografico.
Se il marchio non rientra in nessuna delle tipologie sopra indicate o nel caso in cui ricada in più di una di tali tipologie, la sua rappresentazione è conforme agli standard e può essere accompagnato da una descrizione.