Mercante d’arte, speculatore o collezionista? Parola ai giudici

A definire le tre figure è intervenuta la Corte di Cassazione. Le differenze tra gli uni e gli altri sono di particolare importanza considerata la profonda diversità dei regimi fiscali a cui sono assoggettati.

Mercante d’arte, speculatore o collezionista? Parola ai giudici

Il collezionista è colui che rivolge il proprio interesse non alla speculazione economica, bensì al valore estetico-culturale dell'opera. Il suo scopo quando acquista un’opera d’arte non è quello di rivenderla. Lo speculatore occasionale, invece, acquista un'opera con lo scopo preordinato di trarne un profitto tramite una futura cessione, anche se si tratta di un unico affare. Il mercante d'arte è un soggetto che svolge l'attività con professionalità ed abitualità ovvero con stabilità, regolarità e ripetitività, pur senza rigorosa continuità ed anche se non in via esclusiva.

A mettere in chiaro le differenze tra le tre figure, differenze determinanti al fine di individuare il regime fiscale applicabile alla compravendita delle opere, è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6874  dello scorso 8 marzo.

Se si ricade, infatti, nella casistica del mercante d’arte le conseguenze fiscali sono notevoli: il reddito è considerato d’impresa e va assoggettato a IRPEF; si è tenuti a versare l’IRAP e l’IVA (anche se l'opera è stata originariamente acquistata da privati).

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